Cos’è la legge Tognoli? Questa domanda se la fanno in tanti, perché fa riferimento ad un argomento che sta a cuore a moltissime persone, i parcheggi. Vediamo cosa prevede la legge numero 122 del 1989 (considerando anche le modifiche successive della norma) e cerchiamo di capire meglio il suo contenuto facendo un esempio di calcolo del volume.
Cos’è e cosa prevede la legge Tognoli
Secondo la legge Tognoli ed i suoi aggiornamenti, i proprietari di immobili hanno la possibilità di realizzare nel sottosuolo o nei locali al piano terra dei parcheggi che devono essere destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari degli edifici. Questi parcheggi, pur restando ad uso esclusivo dei residenti dell’immobile, possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree pertinenziali che sono esterne all’immobile stesso, purché non vadano in contrasto con i piani urbani del traffico e si rispettino i vincoli fissati dalla legislazione relativa la paesaggistica e l’ambiente.
L’esecuzione delle opere e degli interventi necessari per la realizzazione di questi parcheggi è soggetta alla denuncia di inizio attività. Per quanto riguarda i condomini, le opere devono essere approvate dall’assemblea del condominio in prima o in seconda assemblea, raggiungendo le rispettive maggioranze richieste. I comuni, dopo aver determinato i criteri di cessione del diritto di superficie e in seguito alle richieste di privati o imprese interessate, hanno la facoltà di prevedere la realizzazione di parcheggi che vengano destinati a pertinenza di immobili privati su aree comunali e il loro sottosuolo; questo vale anche se gli interventi sono già stati avviati.
La cessione del diritto di superficie
Il diritto di superficie nasce solo dopo la stipulazione di una convenzione, che deve prevedere la durata del concessione del diritto di superficie (massimo novanta anni), il dimensionamento dell’opera e il piano finanziario ed economico per la realizzazione, i tempi previsti per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, i tempi e le modalità per le verifiche dello stato di attuazione, le sanzioni previste in caso di inadempimento.
La proprietà dei parcheggi realizzati può essere trasferita, ma solo a determinate condizioni: quelli realizzati dai propietari degli immobili si possono trasferire con la destinazione del parcheggio a pertinenza di un’altra unità immobiliare che sia all’interno dello stesso comune; quelli realizzati su cessione del diritto di superficie da parte del comune non possono essere ceduti separatamente dall’unità a cui sono legati da vincolo pertinenziale.
Nuove costruzioni e parcheggi: esempio di calcolo del volume
La legge Tognoli aggiunge che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse costruzioni devono essere riservati degli spazi per parcheggi. Questi spazi devono essere non inferiori ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione. In altre parole, ogni 10 metri cubi di volume di costruzione, un metro quadrato deve essere destinato allo spazio parcheggio. Piccolo esempio di calcolo: supponiamo di avere una casa con un volume di 250 metri cubi; se viene eseguito un ampliamento del 30%, questo è pari a 75 metri cubi. L’ampliamento viene considerata nuova costruzione, quindi lo spazio da destinare a parcheggio sarà pari a 75/10, ovvero a 7,5 metri quadrati.