Esistono diverse misure a favore delle famiglie: tra queste ci sono anche quelle erogate dall’INPS; oltre alla maternità (periodo di assenza obbligatorio dal lavoro della durata di cinque mesi con un0indennità pari all’80% della retribuzione) e alla paternità (un giorno di assenza obbligatoria da lavoro con indennità pari al 100% della retribuzione) ci sono i congedi parentali. Vediamo cosa sono quando possono essere richiesti.
I congedi parentali per i lavoratori dipendenti
I congedi parentali sono dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro: i genitori possono beneficiarne per poter assistere ed educare i loro figli. Spesso definito maternità facoltativa, il congedo può avere una durata complessiva di 10 mesi (che possono diventare 11 se il padre si assenta per 3 mesi) utilizzabili durante i primi 12 anni di vita del bambino. Durante questo congedo l’INPS corrisponde un’indennità che ammonta al 30% della retribuzione. I congedi parentali spettano:
- alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, a patto che il rapporto di lavoro sia in essere;
- alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il congedo parentale non spetta ai genitori sospesi o disoccupati, ai lavoratori domestici, ai genitori che lavorano a domicilio.
Durante i primi 12 anni di vita del bambino i genitori possono beneficiare di un periodo complessivo di 10 mesi (che possono diventare 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche non continuativi); il periodo può essere fruito anche contemporaneamente dai due genitori. All’interno di questo limite, il diritto di astensione dal lavoro per congedo parentale spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo massimo di 6 mesi (continuativo o frazionato);
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo non superiore ai 6 mesi (continuativo o frazionato), che possono diventare 7 dalla anscita del figlio se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante la maternità obbligatoria, a decorrere dal giorno successivo al parto,
- al genitore solo (madre o padre) fino ad un massimo di 10 mesi.
Il congedo parentale per i genitori adottivi o affidatari ha le stese modalità e può essere sfruttato entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia (fino al ragigungimento della maggiore età).
Indennità e richiesta
Durante i congedi parentali i genitori possono beneficiare di un’indennità:
- durante i primi 6 anni di età del bambino, per periodi fino a 6 mesi, l’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera;
- tra i 6 e gli 8 anni di età del bambino i genitori che in precedenza non hanno beneficiato del congedo (in tutto o in parte) ricevono un”indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera, ma solo se il reddito individuale del genitore che richiede il congedo non è superiore all’importo del trattamento minimo della pensione moltiplicato per 2,5;
- tra gli 8 e i 12 anni di età del bambino non è previsto alcun indennizzo.
Per richiedere i congedi parentali è necessario seguire una procedura simile a quella prevista per la maternità obbligatoria: la domanda infatti va presentata per via telematica all’INPS prima che inizi il periodo di congedo che si intende richiedere. La domanda può essere fatta:
- autonomamente utilzzando i servizi online del sito www.inps.it;
- telefonando al Contact Center;
- rivolgendosi ad un patronato.
Congedi parentali per gli iscritti alla Gestione Separata e le lavoratrici autonome
Passiamo ora ai congedi parentali che spettano alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata; è possibile farne richiesta a condizione che:
- siano iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate oppure in qualità di professionisti;
- abbiano accumulato almeno 3 mesi di contribuzione negli ultimi 12;
- abbiano un rapporto di lavoro in corso di validità nel periodo di congedo;
- ci sia un’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il padre iscritto alla gestione separata, che deve aver versato almeno 3 mensilità nell’ultimo anno, ha diritto al congedo solo in determinate soluzioni: morte o grave infermità della madre, affidamento esclusivo del bambino, abbandono del figlio, adozione o affidamento non esclusivi (nel caso in cui non ne faccia richiesta la madre). Il periodo del congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata può avere una durata massima di 3 mesi, da utilizzare durante il primo anno di vita del bambino (o durante il primo anno di ingresso in famiglia). L’indennità per ogni giorno di congedo è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante dal lavoro a progetto.
Parliamo infine dei congedi parentali per le lavoratrici autonome; spettano alle lavoratrici che hanno versato i contributi relativi al mese precedente a quello in cui inizia il congedo e che si astengano effettivamente dal lavoro. Il periodo può avere una durata massima di 3 mesi durante il primo anno di vita del bambino. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno in cui è iniziato il congedo.