Il diritto italiano prevede la cosiddetta par condicio creditorum, ovvero quel principio secondo il quale tutti i creditori hanno lo stesso diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore; ma è veramente così? I crediti sono davvero tutti uguali? Qualcuno avrà sicuramente sentito parlare del credito privilegiato: vediamo di che cosa si tratta.
Creditori con diritto di prelazione e creditori chirografari
Quando i beni del debitore non sono sufficienti per pagare tutti i crediti, ecco che la parità tra creditori di fatto sparisce. Alcuni di loro infatti godono di maggiore tutela perché hanno una prelazione sugli altri al momento del pagamento. Leggendo con attenzione l’articolo 2741 del Codice Civile si può notare che i creditori vengono suddivisi n due categorie: ci sono i creditori che vantano un diritto di prelazione e i creditori chirografari.
I primi vengono soddisfatti prima degli altri e per intero, mentre i secondi vengono soddisfatti in un secondo momento e non hanno la certezza di recuperare la somma per intero. Se i beni del debitore non sono sufficienti (in questo caso si parla di patrimonio incapiente), i chirografari verranno rimborsati in proporzione o non vengono rimborsati affatto. La recente riforma del diritto fallimentare ha poi individuato ulteriori distinzioni tra i creditori.
Cos’è il credito privilegiato
Il credito privilegiato è quindi quello che vanta una precedenza di rimborso. La legge li individua in base alla causa che li ha generati. Tra i crediti privilegiati ci sono quindi quelli da lavoro (come lo stipendio non pagato dal datore di lavoro al dipendente, ad esempio), le imposte dirette da versare allo Stato, le spese di giustizia, i crediti per alimenti e i crediti previdenziali. Sono privilegiati anche i crediti coperti da ipoteca, che derivano da mutui e finanziamenti. La gerarchia dei privilegi tra i vari crediti viene definita dallo stesso Codice Civile.
Le tipologie di privilegio
In tema di credito privilegiato è necessario fare un’ulteriore distinzione. La legge infatti stabilisce l’esistenza di due tipologie di privilegio:
- il privilegio generale, che è quello che si applica su tutti i beni mobili che costituiscono il patrimonio del debitore; i crediti con privilegio generale vengono specificati dall’articolo 275 bis del Codice Civile;
- il privilegio speciale è quello che fa riferimento ad un determinato bene mobile o immobile strettamente collegato alla nascita del debito (per esempio, quando si vende una macchina, il venditore vanta un privilegio diretto su quel veicolo fino a quando il pagamento non viene ultimato)