I danni erariali, nell’ordinamento giuridico italiano, possono realizzarsi in diversi modi e coinvolgono le amministrazioni pubbliche. Nelle prossime righe esamineremo le principali perplessità che si trovano ad affrontare i cittadini che si trovano alle prese con dei danni erariali: cosa sono, come si denunciano e qual è la prescrizione in questi casi.
Danni erariali: cosa sono?
Quando si parla di danni erariali si fa riferimento, nell’ambito dell’ordinamento giuridico del nostro Paese, a dei danni causati da o a soggetti che agiscono per conto della Pubblica Amministrazioni. Sono quindi compresi funzionari, dipendenti, amministratori e ogni soggetto facente parte della sua organizzazione o delle società sotto il controllo pubblico.
I danni erariali possono quindi includere:
- un danneggiamento o una perdita per via di beni distrutti o perduti, o una perdita di denaro sia per entrate non acquisite che per spese sostenute (il cosiddetto “danno emergente”)
- un lucro cessante, ovvero il mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (o mancato guadagno)
In alcuni casi può verificarsi un concorso di colpa, per il quale, in base alla gravità della colpa e all’entità del danno arrecato, il risarcimento può essere corrisposto in maniera ridotta. Ciò è reso chiaro nell’articolo 1227 del Codice Civile.
Inoltre, il danno erariale può essere sia diretto che indiretto. Si dice danno erariale diretto quando è il danno è cagionato dal soggetto responsabile all’amministrazione pubblica. Il danno erariale indiretto si configura invece quando il pregiudizio è cagionato da una amministrazione pubblica a danno di un privato, la quale deve quindi risarcire quest’ultimo.
Dove e come si denunciano?
Nel caso in cui si configuri il reato di danno erariale, il cittadino che ha subito il pregiudizio può rivolgersi alle competenti sedi per ottenere giustizia. Lo strumento tramite il quale iniziare la procedura per la denuncia del danno erariale è l’esposto, ovvero una denuncia-segnalazione.
La denuncia può essere inoltrata via posta, ovvero sia tramite servizio postale che posta elettronica. In alternativa, ci si può recare fisicamente presso l’Ufficio protocollo della Procura Regionale competente. Se inviato tramite posta, comunque l’esposto deve essere indirizzato alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente (ovvero quella presente nella Regione in cui si procede alla denuncia) in relazione al luogo in cui si sarebbe verificato il danno erariale.
L’esposto deve essere il più possibile completo di dettagli e documenti che attestino la sussistenza del danno e della responsabilità dell’amministrazione. La sua presentazione non comporta alcun costo.
Attraverso la presentazione di questo esposto la Corte dei Conti viene quindi informata di eventuali irregolarità, e sarà quindi sua responsabilità trasmettere le informazioni alla Procura Regionale. Quest’ultima procede ad accertare i fatti e, in caso di effettiva sussistenza del danno, a citare in giudizio i presunti responsabili, i quali dovranno, se colpevoli, rispondere per risarcire i danni.
Nello specifico, ciò avviene tramite la figura del procuratore generale. Egli è tenuto in primo luogo ad esigere eventuali altri documenti necessari a sostegno dell’esposto. Successivamente, avrà un termine massimo di 120 giorni per iniziare l’attività istruttoria e, quindi, accertarsi di quanto accaduto e delle eventuali responsabilità. Se dovesse configurarsi la sussistenza di danno erariale, fissa quindi una pubblica udienza.
Prescrizione danno erariale
Nell’ambito del diritto civile, la prescrizione rappresenta la causa dell’estinzione di un diritto che il soggetto non ha esercitato entro un dato periodo di tempo, così come indicato dalla legge e variabile caso per caso. All’interno del diritto penale, invece, la prescrizione rappresenta l’estinzione del reato. Di conseguenza, in quest’ultimo caso il responsabile non è più punibile dopo un certo lasso di tempo dal reato.
Nel caso del danno erariale, la prescrizione per il risarcimento del danno avviene in cinque anni. La data di decorrenza della prescrizione è quella in cui si è verificato il fatto dannoso o della sua scoperta in caso di occultamento doloso. In ogni caso, il perfezionamento del danno avviene nel momento in cui i suoi effetti si rendono palesi.
Di conseguenza, l’effetto lesivo si può verificare anche a distanza di tempo dal momento in cui l’azione illecita è compiuta. In questo caso la prescrizione decorrerà dal momento in cui si verifica l’effetto lesivo o dal momento in cui si ottiene contezza delle irregolarità che si sono verificate. Principi ribaditi, in ultimo, anche da Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, sentenza n. 157/2020.