Dall’inizio della pandemia i beni anti-Covid godono di una speciale disciplina di esenzione con diritto alla detrazione che non influisce sul computo della rata di detraibilità.
L’articolo 124 del Decreto Legge n. 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio ha introdotto uno speciale regime transitorio per la cessione di quei beni anti-Covid, ovvero di quei beni che sono considerati funzionali al contrasto della diffusione della pandemia.
Beni anti-Covid che beneficiano dell’esenzione IVA: quali sono?
L’elenco dei beni anti-Covid interessati dalla speciale disciplina di esenzione con diritto alla detrazione è ascrivibile al seguente:
“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Beni anti-Covid e disciplina esenzione IVA
Il regime speciale e transitorio, definito dal comma 2 dell’articolo 124, consiste nell’esenzione IVA, ma con diritto alla detrazione per il periodo che va dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Si tratta di una particolare tipologia di cessioni che presenta una aliquota pari a zero, come le operazioni esenti, ma che non hanno un impatto sul calcolo della rata di detraibilità del contribuente.
Per espressa indicazione delle istruzioni del Modello IVA 2021, i valori relativi delle operazioni devono confluire al rigo VE33, insieme alle operazioni esenti di cui all’articolo 10 del DPR 633/1972 (c.d. Testo Unico IVA).