La bolla di accompagnamento è un documento di trasporto che si allega a ogni trasporto di merce. È un documento contabile e serve ad ambedue le parti della compravendita, poiché attesta che la consegna delle merci sia realmente avvenuta. La bolla di accompagnamento, quindi, sostituisce l’emissione dello scontrino fiscale.
DDT o bolla di accompagnamento
Ciò che fino a qualche anno fa si chiamava bolla di accompagnamento oggi si chiama DDT, cioè documento di trasporto. Questo è allegato all’atto del trasporto e certifica che, dal cedente, la merce sia arrivata al compratore, quale che sia la modalità. Questo documento viene quindi affidato al vettore, cioè a colui il quale ha il compito di portare la merce al compratore. Una volta arrivato a destinazione, il vettore chiede al compratore una firma sulla DDT, in modo che si attesti l’avvenuta consegna.
La firma e la copia
Una volta che il compratore firma la DDT, gli viene consegnata una copia in modo che anche lui abbia la prova di questa avvenuta consegna: ovviamente, questa copia è controfirmata dal vettore. Alla fine della vendita, quindi, ci sono tre copie: l’originale, che il vettore deve consegnare; la copia, che viene consegnata al cliente e l’altra copia, quella che viene rispedita al mittente.
La legislatura sulla DDT
Secondo la circolare Ministro Finanze 2.249 dell’11/11/1996, è indispensabile ed obbligatorio che la merce sia accompagnata da un documento di trasporto. Con la recente fatturazione elettronica, però, questo può essere trasmesso anche per via telematica, a patto che il venditore la emetta nel momento stesso in cui la merce esce dai suoi magazzini.
Nel caso in cui il trasporto delle merci riguardi due privati e non due aziende, la questione sulla DDT si fa più complessa. Nel caso di un trasloco, per esempio, in cui un privato sposta degli oggetti da un luogo all’altro, non si tratta di una compravendita per cui non serve. Se, però, un privato che abita a Roma vende qualcosa a un privato di Milano, allora è necessario che il corriere abbia un documento di trasporto firmato dal venditore e, alla consegna, dal destinatario. Tutti questi documenti devono essere consegnati per dieci anni, in caso di controlli fiscali.
Come compilare il DDT
Innanzitutto, sul DDT devono esserci le generalità del venditore e del cliente, complete di partita IVA. Il documento deve inoltre presentare la data e il numero, così come se fosse una fattura, nonché la descrizione dei beni o dei servizi oggetto del contratto e la loro quantità. Sulla DDT si devono inoltre specificare le generalità di chi effettua il trasporto: se la merce viene passata tra diversi vettori, è sufficiente indicare i dati del primo.
La DDT deve inoltre presentare il numero dei colli trasportati e il loro peso, nonché la data precisa in cui le merci lasciano la sede del venditore. Qui si può trovare un fac-simile di DDT, per comprendere come compilarla.
Merci non destinate alla vendita
Se ciò che si sta trasportando non è finalizzato alla vendita ma è in spostamento per riparazione, comodato d’uso od altra situazione, è obbligatorio avere un documento con apposita causale che dimostri che non si tratta di una vendita simulata, ma di uno spostamento legato ad altri fattori.