Come previsto dalla normativa relativa alla Sicurezza sul lavoro, la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP è molto importante per far sì che si possa mantenere il giusto livello di sicurezza all’interno degli ambienti produttivi e lavorativi.
Spetta infatti a questa figura il compito di coordinare, pianificare e monitorare tutte le misure necessarie a prevenire i rischi nei luoghi di lavoro. Ma chi può ricoprire questo ruolo? E soprattutto, quando è necessario nominare un rspp esterno, interno o scegliere di assumersi direttamente la responsabilità in qualità di datore di lavoro? Vediamolo nel dettaglio in questa guida.
Cosa fa un RSPP e perché è una figura così importante?
Il RSPP non è solo una figura obbligatoria per legge, ma ha una responsabilità a livello operativo che non bisogna sottovalutare.
Infatti, un responsabile della sicurezza in azienda, che sia esterno, interno oppure che si tratti del datore di lavoro, questo ha il compito di individuare i fattori di rischio, elaborare le misure di prevenzione, proporre programmi di formazione e collaborare strettamente con i diversi comparti aziendali ai fini di garantire l’efficienza del sistema di prevenzione aziendale.
La legge, nello specifico il D.Lgs. 81/08, impone la nomina di un RSPP in ogni azienda, senza eccezioni. È uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, il quale ha però diverse opzioni su chi possa ricoprire il ruolo.
Quali sono i requisiti per diventare RSPP?
Per i RSPP interni ed esterni, la normativa stabilisce requisiti ben precisi. Secondo l’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, è necessario:
- Avere un diploma di scuola secondaria superiore;
- Avere frequentato un corso di formazione abilitante (moduli A, B e C);
- Aggiornare la formazione periodicamente (ogni 5 anni);
- In alternativa al diploma, è possibile accedere al ruolo con almeno 6 mesi di esperienza documentata prima del 13 agosto 2003.
Nel caso in cui sia il datore di lavoro a voler svolgere direttamente il ruolo di RSPP (cosiddetto DLSPP), è previsto un percorso formativo diverso, normato dall’articolo 34 dello stesso decreto.
In questo caso, non è richiesto il diploma, ma è obbligatorio frequentare:
- Un corso di formazione iniziale (durata variabile a seconda del settore di rischio);
- Un corso di aggiornamento quinquennale.
Con questi percorsi di formazione appositi, anche il datore di lavoro, dunque, può adempiere alla funzione di RSPP.
Quando è obbligatorio nominare un RSPP interno?
La normativa indica chiaramente alcuni casi in cui l’azienda deve avere un RSPP interno, ovvero quando il Servizio di Prevenzione e Protezione non può essere esternalizzato.
Secondo l’art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08, ciò si applica a realtà aziendali particolarmente complesse o a rischio elevato, tra cui:
- Aziende industriali soggette a obbligo di notifica ai sensi del D.Lgs. 334/1999;
- Centrali termoelettriche;
- Impianti nucleari;
- Aziende con oltre 200 lavoratori;
- Industrie estrattive con più di 50 lavoratori;
- Strutture sanitarie pubbliche o private con oltre 50 lavoratori.
In questi casi, il servizio deve essere organizzato all’interno, anche se non sempre questo significa affidarsi a un dipendente in senso stretto.
Infatti, questo punto è stato chiarito ufficialmente dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 24/2014. In quella sede si è specificato che il termine “interno” non deve essere inteso come “dipendente”, ma come figura interna all’organizzazione aziendale, ovvero presente e integrata nella struttura operativa dell’azienda.
Il RSPP interno può quindi anche essere un professionista con contratto di collaborazione o a progetto, purché abbia una conoscenza approfondita della realtà aziendale e garantisca una presenza congrua allo svolgimento delle sue funzioni.
RSPP esterno: quando si può ricorrere a un professionista?
Nelle aziende in cui non è possibile nominare un RSPP interno perché non vi sono risorse con i requisiti necessari, è ammesso l’incarico a un RSPP esterno.
Questo è previsto dal comma 4 dell’art. 31, che sottolinea l’importanza, tuttavia, di garantire un’efficace conoscenza dell’ambiente di lavoro anche da parte del consulente esterno.
È importante ricordare che l’affidamento del ruolo a un esterno non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità penali e civili.
Inoltre, bisogna sempre scegliere un RSPP esterno che presenti tutti i requisiti previsti dalla legge, per poter assolvere in modo corretto a questo ruolo.
Il datore di lavoro può essere RSPP?
Il Decreto Legislativo 81/08, all’articolo 34, stabilisce che il datore di lavoro può ricoprire direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione solo in specifiche situazioni.
In particolare, ciò è consentito nelle imprese artigiane e industriali con un massimo di 30 dipendenti, nelle realtà agricole e zootecniche che non superano i 10 addetti, nelle aziende della pesca con un organico fino a 20 persone, e in tutte le altre tipologie aziendali che non oltrepassano la soglia dei 200 lavoratori.
Al di fuori di questi parametri, o in presenza di condizioni di rischio particolarmente elevato, è invece obbligatorio affidare l’incarico a un RSPP qualificato, interno all’organizzazione o esterno.