Stando alla definizione data dall’Agenzia delle Entrate, le spese di rappresentanza sono quei costi sostenuti da un’impresa al fine di promuovere e consolidare a propria attività: in altre parole si potrebbe dire che sono delle spese di pubblicità, dalle quali però si distinguono perché non è previsto il pagamento di un corrispettivo. Ma cerchiamo di capire meglio quali sono i costi che possono rientrare in questa categorie e quando si utilizzano.
La definizione di spese di rappresentanza: quali sono?
Possono essere considerate spese di rappresentanza tutte quelle spese relative ad iniziative mirate alla diffusione e al mantenimento dell’immagine dell’azienda senza che ci sia una correlazione netta con uno specifico ricavo. La caratteristica principale di queste spese è proprio la mancanza di un corrispettivo che viene pagato dalla società per la sua pubblicità o promozione. Per capire meglio quali sono le spese di rappresentanza è possibile dare un’occhiata all’elenco stilato dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate:
- spese per viaggi turistici con l’organizzazione di eventi promozionali dei beni e dei servizi offerti dall’impresa;
- spese per feste, ricevimenti ed eventi per festeggiare ricorrenze aziendali o festività civili o religiose;
- spese per feste ed altri eventi organizzati per l’inaugurazione di nuovi uffici o nuove sedi;
- spese per feste e ricevimenti per mostre, fiere ed altri eventi in cui vengono esposti i prodotti dell’azienda;
- spese per servizi e beni distribuiti gratuitamente (quindi anche i classici gadget che vengono distribuiti ai presenti in occasione di seminari, convegni e altre manifestazioni).
Vengono considerate spese di rappresentanza anche quelle sostenute per la sponsorizzazione: effettivamente vendono sostenute per aumentare o mantenere alto il prestigio del nome dell’azienda, però è necessario che le spese vengano sostenute senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
Deducibilità e detraibilità delle spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili se rimangono entro i limiti previsti dal TUIR:
- il limite quantitativo è basato sulla congruità e l’inerenza di queste spese rispetto al volume di affari dell’impresa che le sostiene; le spese che superano questo plafond di deducibilità sono oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi;
- il limite unitario di deducibilità per i beni distribuiti gratuitamente p pari a 50 euro;
- c’è poi il principio di inerenza: affinché sia deducibile ai fini IRPEF o IRES la spesa deve essere inerente all’attività svolta.
Bisogna infine aprire una parentesi per quanto riguarda la detraibilità IVA delle spese di rappresentanza: il decreto semplificazioni del 2014 ha portato il limite da 25,82 euro a 50 euro, che come abbiamo appena visto è la stessa soglia di deducibilità dal reddito di impresa.