Secondo una legge del 1969, tutti i mezzi a motore, circolanti sul territorio nazionale, sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile, ovvero l’RCA.
Questo tipo di assicurazione, non è altro che un contratto vero e proprio, in forza del quale le due parti contraenti, si impegnano a fornire prestazioni reciproche, l’assicurazione al risarcimento, e l’assicurato al pagamento del relativo premio.
Con tale garanzia l’assicurato viene coperto economicamente contro gli eventuali danni causati da chi è alla guida del mezzo, nei confronti dei terzi, infatti in sede di stipulazione, viene fissato un massimale di rimborso, immutato fino alla scadenza; nel caso l’ammontare del danno sia superiore, la differenza sarà a carico del sottoscrittore.
Come avviene il risarcimento?
Il risarcimento da parte della compagnia assicurativa, sarà erogato solo nel caso in cui il danno è stato causato in modo del tutto involontario o accidentale, inoltre non sono coperti i danni fisici riportati dal conducente, ma solo quelli fisici relativi ai passeggeri presenti nel veicolo.
Eventualmente si potrà optare per una polizza più completa, che copre anche il guidatore, scegliendo la clausola ”Infortuni del conducente”, con una piccola aggiunta, oppure una polizza personalizzata, che tenga conto dell’uso effettivo che il conducente fa della sua vettura.
Alla base di molte polizze assicurative, l’importo del premio viene quantificato di anno in anno in riferimento al cosiddetto Bonus – Malus, ovvero nel caso in cui non si siano verificati sinistri. Si potrà usufruire del Bonus, con un risparmio sul premio, mentre nel caso contrario, non solo si avrà un aumento della polizza, ma si retrocederà nella classe di merito.
Ricordarsi che in mancanza dell’assicurazione, si incorre non solo in una pena pecuniaria, ma c’è il sequestro del mezzo, oltre all’obbligo di risarcimento per i danni causati a terzi.